Superbonus 110% e cessione del credito
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Scritto da Valentina De Carlo

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Superbonus 110% e cessione del credito: finalmente è legge

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020, Il Decreto Rilancio è stato convertito in legge, confermando la detrazione fiscale al 110% in 5 anni (Superbonus 110%) per interventi di efficientamento energetico ed antisismici e la cessione del credito per questi ed altri interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione.

Di seguito tutte le novità introdotte, gli interventi compresi nel Superbonus 110% e i requisiti per poterlo ottenere.

Il riferimento normativo, per tutti i contenuti di questo articolo è la Legge 77/2020, che converte il DL 34/2020 (Decreto Rilancio), Artt. 119 e 121.

Interventi trainanti

Sono definiti interventi trainanti, o principali, quelli che costituiscono la condizione indispensabile per poter usufruire del Superbonus: senza questi non vi si può accedere.

Per quanto concerne l’efficienza energetica tali interventi sono:

  • Isolamento termico delle superfici orizzontali, verticali o inclinate (nel Decreto Rilancio queste ultime non erano comprese, per cui vi rientra, ad es., anche la coibentazione del tetto).
    Queste superfici devono rappresentare più del 25% della superficie dell’edificio o dell’unità indipendente, nel caso di edifici plurifamiliari.
    I nuovi massimali introdotti dalla Legge sono di 50.000 euro per edificio familiare o unità indipendente di edificio plurifamiliare, 40.000 euro per unità per edifici con 2-8 unità, 30.000 con più di 8 unità.
  • Per le parti comuni di edifici: oltre alla già prevista sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a condensazione in classe A e a pompa di calore (compresi ibridi e geotermici), ora sono compresi anche gli impianti di cogenerazione o a collettori solari o, per i comuni montani, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
    I nuovi massimali sono di 20.000 euro cad. fino a 8 unità e 15.000 euro cad. sopra le 8 unità.
  • Per le unifamiliari o unità in dipendenti in edifici plurifamiliari: la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale può essere fatta non solo con impianti a pompa di calore (inclusi ibridi o geotermici), ma ora anche con impianti a condensazione in classe A, impianti di microgenerazione, a collettori solari oppure, per i comuni non metanizzati, caldaie a biomassa (con classe 5 stelle) e, per comuni montani, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
    Massimale 30.000 euro.

Per quanto riguarda la riqualificazione anti-sismica vi è una sola novità rispetto a quanto annunciato dal Decreto Rilancio. Rientrano nel Superbonus infatti, non solo gli interventi per la riduzione del rischio sismico dell’edificio, tranne nella zona sismica 4 (con il grado di sismicità minore), ma anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a interventi antisismici (di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 della Legge 90/2013).

Interventi secondari svolti congiuntamente agli interventi primari: le conferme

Nel caso i seguenti interventi siano realizzati in combinazione agli interventi trainanti (vedi paragrafo sopra), anch'essi possono usufruire della detrazione fiscale al 110% in 5 anni:

  • Installazione impianti fotovoltaici (connessi in rete, max 20 kW) – Max 48.000€ e 2.400 €/kW di potenza nominale impianto. Nel caso di riparazione/rinnovamento, manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia/urbanistica e nuova costruzione, tale limite è ridotto a 1.600 €/kW.
  • Installazione sistemi di accumulo (contestuale o successiva) abbinati a impianti FV incentivati con Superbonus 110% - Max 48.000€ e 1.000 €/kWh
  • Infrastrutture di ricarica veicoli elettrici  (come ad esempio una Wallbox)
  • Altri interventi di efficienza energetica inclusi nell’Ecobonus (infissi, solare termico, cappotto, eccetera).
    Novità: in quest'ultimo caso, qualora l’edificio sia sottoposto a vincoli culturali/paesaggistici o gli interventi trainanti siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica agli interventi ecobonus anche se non eseguiti congiuntamente ad opere trainanti, fermo restando il miglioramento di 2 classi energetiche.

Interventi di demolizione/ricostruzione

Un’altra novità è rappresentata dal fatto che, nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001.

Aliquota 110% in 5 anni: le condizioni

Quali sono le condizioni per ottenere il Superbonus 110%?

  • Gli interventi sono effettuati (e pagati) tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 (gli Istituti Autonomi Case Popolari IACP potranno usufruirne fino al 30 giugno 2022).
  • Tali interventi rispettano i requisiti minimi previsti dalla Legge 90/2013 e il miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero, quando non è possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta (cosa che certificherà l’A.P.E.).

Ci sono due novità:

  • Nel caso di persone fisiche, gli interventi possono essere realizzati su due unità immobiliari al massimo (fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio).
  • Gli edifici in categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cioè gli immobili “di lusso”) sono esclusi dal Superbonus.
    Per quanto riguarda l'installazione di impianti fotovoltaici, sussistono inoltre le seguenti condizioni:
  • Sia eseguita la cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, con le modalità di cui all’articolo 13 comma 3 del DL 387/2003;
  • La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura (incluso lo scambio sul posto).

Beneficiari della detrazione 110%

Chi può beneficiare del Superbonus?

  • Condomini
  • Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni
  • Istituti autonomi case popolari (IACP), enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, Istituiti "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La Legge ha incluso inoltre:

  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • Associazioni e società sportive, per lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Sconto in fattura e cessione del credito (Art. 121)

I soggetti beneficiari possono decidere se utilizzare direttamente la detrazione fiscale spettante, oppure:

  • scegliere un contributosotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari;
  • optare per la cessione del proprio credito di imposta ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

Queste opzioni sono valide non solo per gli interventi inclusi nel Superbonus 110%, ma anche per tutte le opere di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione misure antisismiche, recupero/restauro facciate, installazione impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, soggette ad altre detrazioni fiscali.

Un'altra novità introdotta dalla Legge è la possibilità di esercitare le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi con detrazione 110% gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.

Per quanto riguarda la cessione di credito, ecco un esempio concreto per evidenziarne la convenienza:

per un intervento di isolamento termico abbinato all'installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo, con un costo totale di 50.000 euro, sarà possibile cedere un credito di imposta pari a 55.000 euro.

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per ottenere il Superbonus 110%, è necessario presentare i seguenti documenti:

  • attestato di Prestazione Energetica (pre e post-intervento) rilasciato da tecnici abilitati;
  • asseverazione sul rispetto dei requisiti previsti per gli interventi eseguiti e sulla corrispondente congruità delle spese sostenute (rispetto ai prezzari in via di definizione, o, in assenza di legislazione, rispetto ai prezzari regionali in vigore), rilasciata sempre da tecnici abilitati, da trasmettere all’ENEA a fine lavori o per ogni stato di avanzamento lavori;
  • visto di conformità della documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato da commercialisti/ragionieri/periti commerciali/consulenti del lavoro, da trasmettere per via telematica con modalità da stabilire dall’Agenzia delle Entrate.

N.B. Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni/asseverazioni e del visto di conformità sono detraibili.

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